(massima n. 1)
Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilitą, con correlato beneficio economico con la conseguenza che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c. e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52.