(massima n. 1)
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria č collocata in un ruolo unico, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15. Ne deriva che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che non si applica ai dirigenti, nč dā luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost. in quanto, secondo la contrattazione collettiva, la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato.