Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 8615 del 27 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacitą professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione; spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti.

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