(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro che si instaura tra una societā per azioni partecipata da un ente locale che gestisce una farmacia e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private; l'assegnazione a mansioni superiori č, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale un farmacista collaboratore aveva agito per il riconoscimento di un superiore inquadramento per avere egli ricoperto per un determinato arco temporale il ruolo di direttore - ha escluso che la regola concorsuale imposta dall'art. 10 della l. n. 475 del 1968 per l'assunzione del farmacista direttore, cosė come quella fissata dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la societā a controllo pubblico, potesse indurre quali conseguenze l'inapplicabilitā dell'art. 2103 c.c. e la giuridica impossibilitā di attribuzione della qualifica di direttore al collaboratore giā in servizio, in possesso dei necessari titoli, assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori).