(massima n. 1)
Nell'ambito di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima automaticamente il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa. Questo rifiuto può essere considerato legittimo solo se non contrario alla buona fede e se accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.