Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 4915 del 25 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2103 c.c., che regola il trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori, non si applica al dirigente medico sostituto, poiché la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di specifiche mansioni, bensģ l'idoneitą a ricoprire un incarico dirigenziale. Pertanto, al dirigente medico spetta esclusivamente l'indennitą di sostituzione prevista dalla contrattazione collettiva e non la corrispondente retribuzione di posizione anche in caso di preposizione di fatto all'incarico.

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