Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5506 del 2 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di demansionamento dei dirigenti medici nel pubblico impiego, l'art. 2103 cod. civ. non si applica agli incarichi dirigenziali della dirigenza sanitaria, ai quali č invece dedicata la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni collettive di settore. La riduzione delle mansioni non puō essere considerata automaticamente una lesione della professionalitā del dirigente medico, soprattutto se la riduzione č motivata da una necessitā organizzativa che rispetta i principi di buona fede e correttezza. Pertanto, il dirigente medico non ha diritto a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, a meno che non sia provato che la riduzione delle mansioni č stata effettuata con finalitā vessatorie o ha causato un sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della sua professionalitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.