(massima n. 1)
In tema di demansionamento dei dirigenti medici nel pubblico impiego, l'art. 2103 cod. civ. non si applica agli incarichi dirigenziali della dirigenza sanitaria, ai quali č invece dedicata la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni collettive di settore. La riduzione delle mansioni non puō essere considerata automaticamente una lesione della professionalitā del dirigente medico, soprattutto se la riduzione č motivata da una necessitā organizzativa che rispetta i principi di buona fede e correttezza. Pertanto, il dirigente medico non ha diritto a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, a meno che non sia provato che la riduzione delle mansioni č stata effettuata con finalitā vessatorie o ha causato un sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della sua professionalitā.