Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 11586 del 2 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il demansionamento non comporta automaticamente il diritto al risarcimento poiché occorre dare prova concreta del pregiudizio subito.

(massima n. 2)

In caso di assegnazione del prestatore di lavoro a mansioni inferiori, dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non č immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialitą lesiva dell'atto illegittimo. In particolare, pur essendo ammissibile desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entitą in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualitą e quantitą della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalitą colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione ed alle altre circostanze del caso concreto, in ogni caso č necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione "in re ipsa" (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, essendosi la corte territoriale limitata a quantificare il risarcimento in una quota parte della retribuzione, richiamando un precedente di legittimitą, senza tuttavia in alcun modo specificare le circostanze concrete sulla base delle quali dar conto del proprio convincimento circa la sussistenza di un danno alla professionalitą per l'assegnazione alle mansioni originarie per un tempo di poco superiore a due mesi).

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