Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 12128 del 8 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro, e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.

(massima n. 2)

Le mansioni inferiori sono sempre legittime se "marginali", ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza. Quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori.

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