Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 12139 del 8 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza del datore di lavoro pubblico e che l'assegnazione a mansioni inferiori avvenga in via marginale e occasionale rispetto alle attività qualificanti del suo inquadramento professionale.

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