(massima n. 1)
Il giudice non può effettuare alcun giudizio comparativo sulle mansioni assegnate ai lavoratori nell'ambito della stessa area di inquadramento prevista dal contratto collettivo, poiché le mansioni sono state considerate equivalenti dalla contrattazione collettiva, rendendo inapplicabile la norma generale di cui all'art. 2103 c.c.