(massima n. 1)
Il danno da demansionamento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., può prevedere risarcimenti per dequalificazione professionale e danno biologico, nonché per il danno patrimoniale derivante dalla perdita di retribuzioni accessorie precedentemente percepite, quali le maggiorazioni per lavoro notturno, anche in assenza di diritti quesiti del lavoratore a essere impiegato nel turno notturno.