Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23022 del 11 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assegnazione del lavoratore a mansioni non riconducibili al livello contrattuale rivestito costituisce inadempimento agli obblighi stabiliti dall'art. 2103 c.c., giustificando il risarcimento del danno, anche biologico, verificato tramite consulenza tecnica d'ufficio.

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