(massima n. 1)
In assenza di un accordo specifico posteriore all'assunzione e dell'esplicito consenso del lavoratore, il trasferimento di quest'ultimo a mansioni inferiori non può essere considerato legittimo. Tuttavia, nel caso in cui il cambiamento di mansioni sia frutto di una partecipazione volontaria a corsi di formazione e finalizzato alla conservazione del posto di lavoro, non si può configurare una violazione dell'art. 2103 c.c.