(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle societā a controllo pubblico č disciplinato dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro privato, salvo specifiche deroghe legislative. Le disposizioni di contenimento della spesa e le norme relative al reclutamento del personale applicabili alle amministrazioni controllanti non comportano una deroga all'applicazione dell'art. 2103 c.c. in materia di mansioni, né possono essere estese alle progressioni di carriera all'interno delle societā partecipate.