(massima n. 1)
In materia di demansionamento, la violazione dell'art. 2103 c.c. non può essere dedotta qualora la corte territoriale abbia correttamente valutato le mansioni svolte e le abbia inquadrate nelle declaratorie contrattuali, escludendo l'inattività lavorativa ed accertando attività in conformità con il livello attribuito.