(massima n. 1)
Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 cod. civ., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte del merito, nel confermare la pronuncia resa in primo grado di condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno da demansionamento, aveva evidenziato il mutamento delle mansioni e lo scarto evidentemente negativo tra le precedenti le nuove assegnazioni, nonché l’insussistenza di ipotesi tali da escludere la responsabilità datoriale anche in applicazione del citato art. 1218 cod. civ.).