Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 32598 del 14 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta del datore di lavoro che lascia il lavoratore inattivo per un lungo periodo viola non solo il diritto alle mansioni previsto dall'art. 2103 cod. civ., ma lede anche il fondamentale diritto al lavoro inteso come mezzo di estrinsecazione della personalitą, nonché la professionalitą e l'immagine del lavoratore.

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