(massima n. 1)
Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche "ex officio", quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Inoltre, ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Infine, nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 cod. civ., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da alcuni lavoratori che avevano agito in giudizio per ottenere il diritto all'adeguamento delle retribuzioni percepite ex art. 36 della Cost., la Suprema Corte, enunciando i suddetti principi di diritto, ha cassato la pronuncia gravata, rimettendo al giudice del rinvio, in applicazione degli stessi, la valutazione concreta circa la conformità al parametro costituzionale delle singole retribuzioni corrisposte ai ricorrenti).