(massima n. 1)
In caso di contestazione sulla corrispondenza tra retribuzione percepita dal lavoratore e retribuzione contrattualmente prevista per le mansioni svolte, l'onere della prova spetta a chi sostiene lo svolgimento delle cosiddette "mansioni superiori", mentre non č ipotizzabile lo svolgimento delle stesse nel periodo antecedente all'attribuzione legittima del livello economico superiore.