Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5740 del 4 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di contestazione sulla corrispondenza tra retribuzione percepita dal lavoratore e retribuzione contrattualmente prevista per le mansioni svolte, l'onere della prova spetta a chi sostiene lo svolgimento delle cosiddette "mansioni superiori", mentre non č ipotizzabile lo svolgimento delle stesse nel periodo antecedente all'attribuzione legittima del livello economico superiore.

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