(massima n. 1)
Il controvalore in denaro dell'uso e della disponibilitą anche per fini personali dell'autovettura aziendale concessa al lavoratore come beneficio in natura, e pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro, ha natura retributiva e deve pertanto essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva computato il valore dell'auto parametrandolo al suo costo, ai chilometri annualmente percorsi, ai rimborsi sostenuti per carburante e pedaggi autostradali, ed alle spese di manutenzione e assicurazione poste a carico del datore di lavoro, anziché all'importo forfettizzato indicato in busta paga, per il quale non erano state fornite spiegazioni sulla relativa base di calcolo).