(massima n. 1)
La retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali deve mantenere la stessa consistenza della retribuzione ordinaria, includendo qualsiasi importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni lavorative e allo status personale e professionale del lavoratore, affinché non si dissuada il lavoratore dal fruire effettivamente del riposo annuale.