Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15322 del 9 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali deve mantenere la stessa consistenza della retribuzione ordinaria, includendo qualsiasi importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni lavorative e allo status personale e professionale del lavoratore, affinché non si dissuada il lavoratore dal fruire effettivamente del riposo annuale.

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