Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5264 del 20 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, in riforma della pronuncia di primo grado, nel ritenere illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore controricorrente per nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione in quanto privo del requisito della forma scritta non contenendo alcuna descrizione delle mansioni oggetto dell'esperimento, nemmeno nella forma del richiamo alle declaratorie della contrattazione collettiva, aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del predetto recesso e condannato il datore di lavoro ricorrente al pagamento della indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).

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