Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 8365 del 23 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 Il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non č sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festivitā, deve ritenersi escluso, invece, stante la finalitā del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si č verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero. 

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