(massima n. 1)
Il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non č sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festivitā, deve ritenersi escluso, invece, stante la finalitā del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si č verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero.