Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15326 del 9 giugno 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

Affinché il patto di prova sia legittimo, è imprescindibile che esso contenga la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, onde consentire un mutuo e accurato giudizio sulla convenienza del contratto di lavoro tra le parti. Un richiamo alle declaratorie del contratto collettivo può soddisfare tale requisito solo se riferito alla nozione classificatoria più dettagliata.

(massima n. 2)

La causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate.

(massima n. 3)

Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel confermare il rigetto della domanda dell'odierna ricorrente volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole dalla cooperativa sociale controricorrente per mancato superamento del periodo di prova, aveva condiviso con il primo giudice l'accertamento circa la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione, delle mansioni di operatrice di "contact center" e di "back office", con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile - CCNL Cooperative sociali - e della categoria di appartenenza - profilo professionale C1 - con particolare riferimento a quello di "operatore tecnico dell'assistenza").

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