Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1095 del 16 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalitā di svolgimento della prestazione lavorativa e non giā soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalitā di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze. Sicchč, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, č possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuitā della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di un valutazione complessiva e globale.

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