Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 4738 del 22 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, poiché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. Pertanto, sono inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto.

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