(massima n. 1)
L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, poiché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. Pertanto, sono inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto.