Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5327 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di un rapporto di lavoro, la qualificazione come autonomo o subordinato deve essere riferita ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontā espressa dalle parti al momento della stipula del contratto. La formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale č rilevante ma non determinante ex se. Il rapporto di lavoro subordinato č identificato dall'elemento distintivo della subordinazione, ossia dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Qualora non sia agevolmente accertabile per la peculiaritā delle mansioni, esso puō essere ricostruito in via presuntiva sulla base di criteri complementari e sussidiari. L'accertamento dell'esistenza o meno di un rapporto di subordinazione spetta esclusivamente al giudice del merito ed č insindacabile in sede di legittimitā. Le censure che si risolvono nella sostanza in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali sono pertanto inammissibili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.