(massima n. 1)
Nel caso di un rapporto di lavoro, la qualificazione come autonomo o subordinato deve essere riferita ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontā espressa dalle parti al momento della stipula del contratto. La formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale č rilevante ma non determinante ex se. Il rapporto di lavoro subordinato č identificato dall'elemento distintivo della subordinazione, ossia dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Qualora non sia agevolmente accertabile per la peculiaritā delle mansioni, esso puō essere ricostruito in via presuntiva sulla base di criteri complementari e sussidiari. L'accertamento dell'esistenza o meno di un rapporto di subordinazione spetta esclusivamente al giudice del merito ed č insindacabile in sede di legittimitā. Le censure che si risolvono nella sostanza in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali sono pertanto inammissibili.