(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, il profilo dell'assoggettamento alle direttive viene considerato come "indefettibile" l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo – non necessariamente stringente - del datore di lavoro, il quale inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (Nel caso di specie, nel ribadire gli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto, nella circostanza, la corte del merito, nel negare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, perché l'assoggettamento del lavoratore alle direttive datoriali si presentava in forma attenuata e non agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, non aveva adeguatamente considerato una serie di elementi sussidiari, quali, nella circostanza, il lungo periodo temporale del rapporto e la sua continuità, la mancanza di qualsivoglia prova, quali fatture o altre ricevute, del pagamento di un corrispettivo compatibile con la dedotta natura autonoma del rapporto, l'espletamento dell'attività lavorativa sempre nei locali aziendali e con strumenti non di proprietà del ricorrente e, infine, il tipo di attività tecnico-professionale svolta, la quale non richiedeva un assoggettamento stringente alle predette direttive datoriali).