(massima n. 1)
La qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinato è soggetta all'apprezzamento del giudice di merito, il quale valuta le prove e le testimonianze raccolte, e tale valutazione, adeguatamente motivata, non può essere modificata in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.