(massima n. 1)
Costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell'assetto organizzativo del giornale poiché inviano il prodotto in redazione coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, in modo da assicurare il servizio, tenendosi quotidianamente in contatto con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull'affiancamento al giornalista (Nel caso di specie, nel riaffermare l'enunciato principio, la Suprema Corte, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva confermato in sede di gravame il rigetto della domanda proposta dal ricorrente e volta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata dell'attività lavorativa, prestata per oltre diciotto anni come fotoreporter, con relativo inquadramento nel livello previsto dal CCNL di settore applicabile, e condanna della società editoriale al pagamento delle differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale).