Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 27238 del 21 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di pensione di anzianitą, la misura c.d. di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012 (che si inserisce nel novero delle previsioni derogatorie di cui all'art. 24, commi 14 e 15, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011) si applica ai soli lavoratori subordinati e non anche a quelli autonomi, in ragione sia della lettera della disposizione, di stretta interpretazione in quanto eccezionale, che si riferisce alla risoluzione dei "rapporti di lavoro", e quindi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 e ss. c.c., sia della ratio di tutela sottesa alla norma (impedire che chi ha perso il lavoro si trovi senza stipendio e senza pensione), non ravvisabile in capo ai lavoratori autonomi che non subiscono l'alea del recesso datoriale né quella della ricerca di un nuovo impiego.

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