(massima n. 1)
In tema di pensione di anzianitą, la misura c.d. di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012 (che si inserisce nel novero delle previsioni derogatorie di cui all'art. 24, commi 14 e 15, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011) si applica ai soli lavoratori subordinati e non anche a quelli autonomi, in ragione sia della lettera della disposizione, di stretta interpretazione in quanto eccezionale, che si riferisce alla risoluzione dei "rapporti di lavoro", e quindi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 e ss. c.c., sia della ratio di tutela sottesa alla norma (impedire che chi ha perso il lavoro si trovi senza stipendio e senza pensione), non ravvisabile in capo ai lavoratori autonomi che non subiscono l'alea del recesso datoriale né quella della ricerca di un nuovo impiego.