(massima n. 1)
Il principio di indisponibilità del tipo negoziale, ribadito più volte dalla Corte costituzionale, preclude al legislatore di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura ove da ciò derivi l'inapplicabilità di norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.