(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro, qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalitą di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuitą e la durata del rapporto, le modalitą di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nell'affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva ritenuto assorbente la sola natura elementare e ripetitiva della prestazione - facchinaggio - svolta dal lavoratore, senza tuttavia compiere alcuno degli accertamenti in concreto pur sempre necessari per la verifica dei suddetti requisiti previsti dall'art. 2094 cod. civ.).