Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2276 del 4 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Laddove un docente universitario svolga la propria attivitą didattica con variabilitą di orario e senza prestabiliti orari fissi, giorni determinati o continuitą di impegno tra corsi successivi, l'attivitą non risulta configurabile come lavoro subordinato non essendoci poteri di etero-direzione da parte dell'istituto.

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