(massima n. 1)
La persona offesa di uno dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla medesima disposizione, sicchè la relativa istanza deve limitarsi ad indicare i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 79, comma 1, del citato decreto, non richiedendosi l'allegazione prevista alla lett. c) della norma. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2021, l'ammissione al beneficio della persona offesa a prescindere dalle sue condizioni reddituali è giustificata dalle finalità di incoraggiarla a sporgere denuncia e di offrirle un effettivo sostegno in ragione della natura del reato in suo danno). (Annulla con rinvio, Corte Appello Catanzaro, 03/06/2020)