(massima n. 1)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e documentata. (Dichiara inammissibile, Trib. Sorveglianza Trieste, 16/07/2019)