(massima n. 1)
E' inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata davanti alla Corte di cassazione, atteso che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere; ne consegue che, quando procede la Corte di cassazione, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l'ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Firenze, 17/01/2018)