(massima n. 1)
Il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. esercita i diritti e assume i doveri del difensore che sostituisce, sicché è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di nullità da eccepire tempestivamente, che risultano altrimenti sanate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di imputato alloglotto, in quanto non eccepita alla prima udienza dibattimentale dal difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione di quello di fiducia assente). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Catanzaro, 08/04/2021)