Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36527 del 26 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conferimento dell'incarico al difensore da parte dell'indagato o dell'imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell'interessato atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario. (Fattispecie relativa a difensore, nominato dall'indagato in altro procedimento nel cui ambito era stato pochi giorni prima tratto in arresto, che, a seguito di avviso della polizia giudiziaria, aveva partecipato alla perquisizione effettuata ex art. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed aveva poi ricevuto la notifica del decreto di convalida della perquisizione e del conseguente sequestro, venendo infine formalmente officiato dall'indagato qualche mese dopo). (Rigetta, Corte Appello Roma, 17/10/2023)

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