(massima n. 1)
In tema di nomina del difensore di fiducia, č necessario che l'autoritā giudiziaria abbia la certezza della riferibilitā alla parte della volontā di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale puō inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformitā al principio del "favor defensionis"). (Annulla senza rinvio, Corte Appello Milano, 20/09/2023)