Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16140 del 22 dicembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La facoltą dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo tale norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltą di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertą personale ed essendo, pertanto, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con cui si era ritenuta l'inammissibilitą dell'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti dell'indagato). (Rigetta, GIP Tribunale Potenza, 05/08/2022)

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