(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą, la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori, non effettuata ai fini della presentazione del ricorso, gią proposto dagli altri difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e a tal fine nominati, deve ritenersi priva di effetti ex art. 24 disp. att. cod. proc. pen. ove non accompagnata dalla revoca di almeno una delle due effettuate in precedenza, sicchč i motivi aggiunti presentati dal terzo difensore devono ritenersi irritualmente proposti, in quanto redatti da difensore privo di valido mandato. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Milano, 11/06/2020)