Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34868 del 12 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della validitā dell'atto di nomina del difensore di fiducia non č necessaria l'indicazione specifica del procedimento a cui si riferisce, quando la procura č ritualmente depositata agli atti di un procedimento precedentemente individuato, in quanto il conferente č libero di disporre per pių procedimenti, salvo che non ritenga di circoscrivere espressamente il mandato con un'indicazione puntuale in tal senso. (Annulla con rinvio, Tribunale Roma, 15/12/2020)

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