(massima n. 1)
Ai fini della validitā dell'atto di nomina del difensore di fiducia non č necessaria l'indicazione specifica del procedimento a cui si riferisce, quando la procura č ritualmente depositata agli atti di un procedimento precedentemente individuato, in quanto il conferente č libero di disporre per pių procedimenti, salvo che non ritenga di circoscrivere espressamente il mandato con un'indicazione puntuale in tal senso. (Annulla con rinvio, Tribunale Roma, 15/12/2020)