(massima n. 1)
Ai fini del ricorso per cassazione, la nomina del difensore di fiducia costituisce un atto formale che non ammette equipollenti, atteso che l'art. 613, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere espressamente che Ģil difensore č nominato per la proposizione del ricorso o successivamenteģ, esclude la rilevanza di eventuali nomine precedenti che non contengano l'espresso mandato alla presentazione del ricorso per cassazione, e, a maggior ragione, di nomine basate su "facta concludentia". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore cui era stato revocato il mandato difensivo, considerando irrilevante, agli effetti del giudizio di legittimitā, la circostanza che il legale avesse continuato ad assistere l'imputato nella fase di merito anche in epoca successiva alla revoca del mandato). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 21/02/2020)