(massima n. 1)
La parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullitą, in quanto determinato da negligenza del nominante. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Lecce, 04/11/2019)