(massima n. 1)
La nomina del difensore di fiducia, ex art. 96 cod. proc. pen., non può essere limitata ad un solo atto del procedimento, atteso che un ipotetico mandato "ad acta" (nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, al fine compiere le attività di verifica previste dall'art. 335, comma 3, cod. proc. pen.) non ha alcuna rilevanza esterna, per cui eventuali limitazioni del "munus" difensivo attengono esclusivamente al rapporto interno difensore - cliente e non possono produrre effetto nel procedimento penale, dove prevale l'esigenza di certezza quanto all'individuazione del difensore e allo svolgimento da parte dello stesso di tutti i compiti che, secondo le previsioni di legge, conseguono al conferimento di tale incarico professionale.(Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 12/06/2018)