(massima n. 1)
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilitā oggettiva in quanto la responsabilitā del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Qualora sia accertato che il danno č stato causato dalla nocivitā dell'attivitā lavorativa per esposizione all'amianto, č onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciō imponga la modifica dell'attivitā dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie.