Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16903 del 13 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 Ai fini della configurabilitą della responsabilitą del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., nell'ipotesi di danno cagionato al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia, sussiste una presunzione di colpa a carico del datore scaturente dalla concorrente applicabilitą degli artt. 2051 e 2087 cod. civ., che puņ essere superata solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche ovvero dalla sussistenza del fortuito (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva confermato anche in sede di gravame il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta, nei confronti del Ministero della Difesa, dai congiunti di un lavoratore deceduto all'esito di un sinistro avvenuto su un tratto autostradale mentre era intento, nella sua qualitą di appuntato dei Carabinieri, ad effettuare un servizio di scorta). 

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