(massima n. 1)
Il giudice del merito, quand'anche escluda che le condotte datoriali siano caratterizzate da un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", č tenuto comunque a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravitā, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di un danno connesso a tale comportamento.